Costi contabilizzati

pagina aggiornata al 14.03.2019

 

L'articolo 32 comma 2 lettera a) del d.lgs. 33/2013 prevede che "Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo". 
L'articolo 10 comma 5 del d.lgs. 33/2013 prevede che "Ai fini della riduzione del  costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le  pubbliche amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei  costi e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32."

 

Pagina aggiornata al 18/06/2020.