Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Oggetto Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Area tematica Servizio Gestione del Territorio
Descrizione Questo procedimento si utilizza per dare avvio a un'attività di edilizia privata per gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia. La SCIA permette infatti di eseguire gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia, nonché le varianti a permessi di costruire, a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40 della L. 19/2009, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Le tipologie di intervento edilizio che possono essere assoggettate a segnalazione certificata di inizio attività individuate in via esplicativa dall’art. 10 bis emanato con DPReg. 018/2012 sono: a) gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, nonché gli interventi di recupero eseguibili ai sensi dell’articolo 39, comma 1 della legge; c) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture anche non pertinenziali, non realizzabili in edilizia libera, che comportano un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; d) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. c) della legge; e) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente; f) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggioli aggettanti, fino alla profondità massima di m 1,60, di balconi, rampe, scale aperte; g) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che alterino la sagoma dell'edificio; h) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e B o singoli edifici a esse equiparati o che interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; i) gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete e di impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico e gli impianti idraulici agrari; j) la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività edilizia libera; k) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture; l) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 m; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non è possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33, comma 2, e 3, comma 2, lettera c) della legge, il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari; m) opere di scavo e reinterro entro i 6000 m3.
Responsabile del procedimento p.i. Donadelli Mario
Responsabile del Servizio p.i. Donadelli Mario
Recapiti telefonici * 0428/90161 int. 1
Casella istituzionale di posta elettronica * tecnico@com-pontebba.regione.fvg.it
Termine per la conclusione (giorni) 30
In base alla norma Art. 17 e 26 della Legge Regionale n. 19/2009 e s.m.i. "Codice regionale dell'edilizia"
Tempo medio effettivo di conclusione (giorni) -
Uffici e Servizi Servizio Gestione del Territorio
Tesoreria Credito Cooperativo Friuli S.C. filiale di Chiusaforte  
IBAN - IT 29 E 07085 64490 030210044832; Conto Postale: n°11267333  
* Tali recapiti devono essere utilizzati anche per ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso. -

CHI PUO' PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

La segnalazione certificata di inizio attività viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria delle aree o dei fabbricati interessati o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere (art. 21 della L.r. 19/2009).

COME PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere compilata utilizzando il modello allegato.

La Segnalazione Certificata può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:

- direttamente, consegnandola all'ufficio di riferimento o all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico;

- tramite posta (ordinaria - in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata);

- tramite posta elettronica “semplice”, all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune, se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità (in questo caso non c’è garanzia di ricevimento);

- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.

ALLEGATI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Documentazione obbligatoria:

- Relazione asseverata del Progettista art. 26 c. 1, lettera a) della L.R. 19/2009;

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 con fotocopia di documento di identità personale del dichiarante (titolo di proprietà);

- Fotocopia di documento di identità personale del Progettista (se necessario);

- Estratto di mappa catastale autentico o sottoscritto da un tecnico abilitato con evidenziati l’edificio e l’area di pertinenza urbanistica;

- Stralcio delle cartografie di P.R.G.C. in scala adeguata;

- Relazione tecnica illustrativa degli interventi con specificate le tipologie e i materiali previsti;

- Documentazione fotografica con l’indicazione dei punti di ripresa che comprenda, oltre all’immobile oggetto dell’intervento, anche il contesto nel quale lo stesso è/verrà inserito;

- Versamento di euro 57,00 per  diritti di segreteria pagabili per  diritti di segreteria – Causale: Diritti di Segreteria per SCIA pagabili presso la Tesoreria Comunale

Credito Cooperativo Friuli S.C. filiale di Chiusaforte

IBAN - IT 29 E 07085 64490 030210044832

 o tramite Conto Postale n° 11267333.

 

COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO

I lavori possono essere iniziati dopo che la segnalazione certificata di inizio attività è stata acquisita al protocollo del Comune e devono essere conclusi entro tre anni.