Contributi per l'abbattimento dei canoni di affitto

Oggetto Contributi per l'abbattimento dei canoni di affitto
Area tematica Contributi economici
Descrizione Il Comune di Pontebba pubblica ogni anno un bando per l'erogazione di contributi rivolti ai titolari di un contratto di affitto per abitazione principale, relativamente al canone di locazione pagato nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda. La finalità è quella di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in difficoltà nel sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione.
Responsabile del procedimento dr.ssa Leschiutta Paola
Responsabile del Servizio dr.ssa Leschiutta Paola
Recapiti telefonici * 0428/90161 int. 2
Casella istituzionale di posta elettronica * protocollo@com-pontebba.regione.fvg.it
Termine per la conclusione (giorni) 30
In base alla norma  
Tempo medio effettivo di conclusione (giorni)  
Uffici e Servizi Ufficio Assistenza
* Tali recapiti devono essere utilizzati anche per ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso.  

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda e  va presentata al Comune del territorio regionale di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.
Possono presentare domanda persone maggiorenni, titolari del contratto di locazione per il quale viene chiesto il contributo, purché l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione.
 
REQUISITI SOGGETTIVI
1. Essere residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (per i corregionali all’estero rimpatriati i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale ) ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) Cittadini italiani
b) Cittadini di Stati dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)
c) Titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo)
d) Titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
2. Essere conduttore (ossia titolare di un contratto di locazione) di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, ubicato nel territorio regionale, che risulti essere quello di abitazione del richiedente, non incluso nelle categorie A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in base ad un contratto registrato;
3. Aver sostenuto, nell’anno 2015, spese per il pagamento di canoni di locazione di immobile ad uso abitativo, destinato ad abitazione, non incluso nelle categorie catastali A1), A8) o A9), non di edilizia sovvenzionata, ubicato nel territorio regionale, anche sito in altri Comuni della Regione, in base ad un contratto registrato;
4. Avere un’età superiore a 18 anni;
5. Essere residente nel Comune di Pontebba;
6. Non essere proprietario o nudo proprietario di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all’unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare
 
REQUISITI DI REDDITO
7. Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di cui al D. Lgs. N. 109/1998 del nucleo familiare non superiore ad Euro 11.150,00, con incidenza del canone di locazione annuo rispetto all’ Indicatore Situazione Economica (I.S.E.) non inferiore al 14%;
8. Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di cui al D. Lgs. N.
109/1998 del nucleo familiare non superiore ad Euro 16.420,00 con incidenza del canone di locazione annuo rispetto all’ Indicatore Situazione Economica (I.S.E.) non inferiore al 24%;
(Il requisito di cui al punto 7 è alternativo a quello di cui al  punto 8)
9. Per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore I.S.E.E. di cui ai superiori punti 7 e 8 è maggiorato del 20%;
10. In ogni caso l’I.S.E. non può essere superiore, ai fini dell’accesso ai contributi di cui al presente bando, ad €. 31.130,00;
11. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza economico – sociale, come indicate nel successivo art. 4 del presente bando, la soglia  I.S.E. di cui al precedente punto 10) è determinata in € 34.243,00;

Per l'accertamento dei requisiti di cui al punto 8) e 9) l’importo del canone è quello indicato nel contratto di locazione registrato, al netto degli oneri accessori.
Per nucleo familiare s’intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini dell’I.R.P.E.F.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L. n. 431/1998 le detrazioni spettanti al richiedente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non sono cumulabili con i contributi previsti dal presente bando.
 
SITUAZIONE DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA
L’agevolazione prevista al punto 12) del precedente art. 3 del presente bando si applica a tutte le categorie di soggetti elencati nell’art. 7, comma 1 della L.R. 6/2003, come specificato nell’art. 4 del Regolamento approvato con  D.P.Reg. 0149/Pres/2005 e succ. mod. ed int., e precisamente:
a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 109/1998, non superiore a 4.100,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00 euro se composte da due o più soggetti;
f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone  il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da un’organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell’Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione economica;
j) emigrati: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati).
 
DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone sul reddito e precisamente:
1) per i nuclei familiari con I.S.E.E. non superiore a Euro 11.150,00 il contributo annuo sarà calcolato sulla quota di canone di locazione eccedente il 14% del Valore I.S.E., fino ad un importo massimo di Euro 3.100,00 annui;
2) per i nuclei familiari con Indicatore I.S.E.E. superiore ad €. 11.150,00 e non superiore a Euro 16.420,00  il contributo annuo sarà calcolato sulla quota di affitto eccedente il 24% del Valore I.S.E., fino ad un importo massimo di Euro 2.325,00 annui;
3) per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno, il contributo da assegnare va rapportato al numero dei mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone; a tal fine il mese viene considerato nella sua interezza solo se il rapporto locativo è iniziato nel periodo primo/15° giorno (compreso) del mese o è terminato nel periodo 16° giorno/fine mese;
4) il contributo di cui ai precedenti numeri 1) e 2) non potrà  comunque superare l’ammontare del canone corrisposto nell’anno 2014;
5) per nuclei familiari aventi indicatore ISE pari a zero, è concesso un contributo anche pari all’intero canone di locazione corrisposto nell’anno, nei limiti degli importi stabiliti alle precedenti numeri 1) e 2);
L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare integralmente le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.
In relazione a quanto disposto dall’art. 12, comma 1-novies della L.R. n. 6/2003  e giusta delibera della Giunta Comunale n. 30 del 10.03.2016, la quota del 5% degli stanziamenti complessivi per far fronte ai contributi in parola è riservato in via esclusiva ai richiedenti di età inferiore a 35 anni.
 
MODALITA' DI CONCESSIONE
Le domande devono essere redatte esclusivamente su apposito modulo in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Tributi del Comune di Pontebba o scaricabile dal sito Internet del Comune (www. comune.pontebba.ud.it).
Le domande potranno  essere presentate in tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,00 alle 17.30), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 maggio 2016 .
Le domande potranno essere presentate, entro il suddetto termine, presso l’Ufficio protocollo del Comune (Piazza Garibaldi n. 1, 33016 Pontebba) e sottoscritte in presenza del funzionario addetto oppure inviate per posta, mediante raccomandata A/R (in quest’ultimo caso, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data dell’ufficio Postale accettante)Non verranno prese in considerazione domande presentate o spedite oltre il termine di scadenza.
La domanda, ai fini del suo accoglimento, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, comma 3.
L’operatore incaricato al ricevimento della domanda provvederà a rilasciare apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione dell’istanza e neppure certificazione del diritto ad usufruire del beneficio, ma solo attestazione dell’avvenuta presentazione della stessa agli uffici comunali. La ricevuta, inoltre, non costituisce certificazione di regolarità dell’istanza prodotta. L’istante, pertanto, non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda.
La ricevuta, infine, costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Documenti da allegare alla domanda.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Copia delle attestazioni I.S.E.E. e I.S.E. in corso di validità.
2) Copia del contratto/i di locazione, regolarmente registrato/i sia di quello attuale, sia di quello riferito all’anno 2015 se diverso dal primo;
3) Fotocopia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2015;
4) Copia del certificato rilasciato dalla competente Amministrazione che attesti l’invalidità  ai sensi all’art.3 L. 05/02/1992 n. 104 (ove ricorra tale ipotesi);
5) Copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2015;
6) Fotocopia di un documento di identità, qualora l’istanza non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto.
7) Altri documenti eventualmente indicati nel modulo di domanda

Il Comune di Pontebba si riserva di richiedere, all’occorrenza e per finalità di completamento dell’istruttoria delle domande, ulteriore documentazione; la richiesta sarà disposta mediante raccomandata A/R o con altri mezzi idonei ad assicurarne la ricezione da parte del destinatario e con l’assegnazione di un congruo termine entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa. Decorso inutilmente tale termine la domanda verrà respinta; il Comune non risponde dell’eventuale irreperibilità del richiedente rispetto alla predetta tempistica.

Concessione ed erogazione dei contributi.
Completata l’istruttoria delle domande, l’Ufficio competente procederà alla formazione della graduatoria dei richiedenti ammessi ed alla conseguente quantificazione del fabbisogno necessario a copertura degli interventi; la graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Comune provvederà  quindi ad inoltrare alla Regione Friuli Venezia Giulia la richiesta di finanziamento; la Regione assegnerà i fondi necessari a copertura del fabbisogno richiesto, nei limiti delle risorse disponibili.
Qualora i fondi assegnati dalla Regione siano quantitativamente inferiori all’importo totale richiesto dal Comune, i contributi spettanti a ciascun richiedente saranno proporzionalmente ridotti.
L’esito delle istanze pervenute e le informazioni in merito all’erogazione dei contributi saranno rese note agli interessati mediante comunicazione scritta, a cura dell’ufficio competente.
Si rende noto che, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, è fatto divieto all’Amministrazione Comunale di effettuare liquidazioni di contributi in contanti per importi superiori ad € 1.000,00.

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 445/2000 e succ. mod. ed int., spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive. A tal fine l’Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art. 76 del D.Lgs. n. 445/2000 e succ. mod. ed int.. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà esser restituito gravato degli interessi legali.
 
COME COMPILARE E CONSEGNARE LA DOMANDA
La domanda può essere compilata utilizzando il modello predisposto.
La domanda può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:
- direttamente consegnandola all'Ufficio Protocollo - Comune di Pontebba – Piazza Garibaldi  n. 1 – 33016 PONTEBBA (UD), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e nel pomeriggio di lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.30;
- tramite fax ( in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata);
- tramite posta (ordinaria - in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata);
- se firmata digitalmente, tramite posta elettronica “semplice” all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune, in questo caso non c’è garanzia di ricevimento;
- se firmata digitalmente, tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.
Qualora il contratto d’affitto sia intestato a più persone, è necessaria l’autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare domanda (autorizzazione obbligatoria in caso di contitolarità del contratto) con allegata fotocopia di un documento d’identità valido degli stessi intestatari.
Alla domanda devono essere altresì allegati, nell’ipotesi in cui ricorrano, ed al fine dell’ottenimento dei previsti punteggi:
- certificato di invalidità rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;
- certificato di handicap grave ex L. 104/92 rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;
- copia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da un’organizzazione assistenziale.
 
COSA FARE SE L’UFFICIO NON RISPONDE
Se il Responsabile del procedimento indicato nella sezione riferimenti non risponde entro il termine per la conclusione indicato nella stessa sezione, il cittadino può chiedere al Segretario Comunale del Comune di Pontebba  di farlo al suo posto, avvalendosi del potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti che gli è stato conferito dalla Giunta Comunale.