Comunicazione di inizio lavori attività edilizia libera asseverata - C.I.L.A. - art. 16 bis L.R. 19/2009

Oggetto Comunicazione di inizio lavori attività edilizia libera asseverata
Area tematica Servizio Gestione del Territorio
Descrizione Questo procedimento si utilizza per dare avvio a una delle attività edilizia privata comprese nell'elenco previsto dall'art. 16 bis della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Codice Regionale dell'Edilizia",
Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori asseverata gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, a titolo esemplificativo:  
a) interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;  
b) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;  
c) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;  
d) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell'articolo 16;  
e) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche nel caso in cui comportino limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37;  
f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora alterino la sagoma dell'edificio;  
g) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;  
h) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non sia possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari;  
i) opere di scavo e reinterro entro i 6.000 metri cubi.  
2. Sono altresì realizzabili mediante attività edilizia libera asseverata le varianti in corso d'opera a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché a comunicazioni di inizio lavori asseverate qualora le opere in variante siano riconducibili alle tipologie elencate agli articoli 16 e 16 bis. In tali casi le varianti non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, dell'intervento principale; l'eventuale mancata presentazione rimane soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis, fermo restando che le stesse comunicazioni possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.  
Responsabile del procedimento p.i. Donadelli Mario
Responsabile del Servizio p.i. Donadelli Mario
Recapiti telefonici * 0428/90161 int. 1
Casella istituzionale di posta elettronica * tecnico@com-pontebba.regione.fvg.it
Termine per la conclusione (giorni) 30
In base alla norma Art. 16 bis della Legge Regionale n. 19/2009 e s.m.i. "Codice regionale dell'edilizia"
Tempo medio effettivo di conclusione (giorni)  
Uffici e Servizi Servizio Gestione del Territorio
Tesoreria Credito Cooperativo Friuli S.C. filiale di Chiusaforte  
IBAN - IT 29 E 07085 64490 030210044832  
Conto Postale: n°11267333  
* Tali recapiti devono essere utilizzati anche per ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso.  

CHI PUO' PRESENTARE LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA

La comunicazione di inizio attività edilizia libera asseverata viene presentata dalla persona fisica o giuridica proprietaria delle aree o dei fabbricati interessati o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

COME PRESENTARE LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA

La comunicazione di inizio attività edilizia libera asseverata deve essere compilata utilizzando il modello allegato.

La comunicazione può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:

- direttamente, consegnandola all'ufficio di riferimento o all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico;

- tramite posta (ordinaria - in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata);

- tramite posta elettronica “semplice”, all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune, se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità (in questo caso non c’è garanzia di ricevimento);

- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.

ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA

allegato  6   - scheda 6 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA 

a) una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché l'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, la compatibilità con la normativa in materia sismica e strutturale e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;

b) elaborati grafici esplicativi a firma di un tecnico abilitato;

c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, a esclusione dei casi di esecuzione diretta previsti dal comma 7

Comma 7: Il soggetto che presenta la comunicazione di cui al comma 1 può eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese nelle seguenti ipotesi alternative:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.