Segnalazione certificata di agibilità - art. 27 L.R. 19/2009
Oggetto: Segnalazione certificata di agibilità - art. 27 L.R. 19/2009 | |
Area tematica | Servizio Gestione del Territorio |
Descrizione: Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità, il responsabile del procedimento verifica la documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Tali controlli possono consistere anche nell'ispezione dell'edificio o dell'unità immobiliare al fine di verificare: | |
a) la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti autorizzati o comunque depositati, come eventualmente modificati in sede di varianti; | |
b) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o di loro parti, nonché il superamento o la persistente assenza delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario. | |
Responsabile del procedimento | p.i. Donadelli Mario |
Responsabile del Servizio | p.i. Donadelli Mario |
Recapiti telefonici * | 0428/90161 int. 1 |
Casella istituzionale di posta elettronica * | tecnico@com-pontebba.regione.fvg.it |
Termine per la conclusione (giorni) | 30 |
In base alla norma | Art. 27 dalla Legge Regionale n. 19/2009 e s.m.i. "Codice regionale dell'edilizia" |
Tempo medio effettivo di conclusione (giorni) | |
Uffici e Servizi | |
Tesoreria | Credito Cooperativo Friuli S.C. filiale di Chiusaforte IBAN - IT 29 E 07085 64490 030210044832 |
Conto Postale: n°11267333 | |
* Tali recapiti devono essere utilizzati anche per ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso. |
Modelli
QUANDO PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'
Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori il soggetto indicato dall’art. 27, comma 3 della L.R. 19/2009 e s.m.i. è tenuto a presentare al Comune la segnalazione certificata di agibilità corredata dalla documentazione individuata dal regolamento di attuazione di cui all’art. 2 della L.R. 19/2009 e s.m.i. e asseverata dal direttore dei lavori.
CHI PUÒ PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'
il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, o la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero i loro successori o aventi causa, presentano al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;
b) ristrutturazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1, ossia:
1) gli interventi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere da a) a f);
2) gli interventi assoggettati a SCIA di cui all'articolo 17.
COME COMPILARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'
La segnalazione certificata di agibilità deve essere compilata utilizzando la SCHEDA 8 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÁ In vigore dal 7 settembre 2017 (Decreto n. 6009/TERINF dd. 07/09/2017).
I diritti di segreteria - € 26,00 - possono essere versati presso la Tesoreria Comunale - Credito Cooperativo Friuli S.C. filiale di Chiusaforte
SANZIONI AMMINISTRATIVE
La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità nel termine previsto dall'articolo 27, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro, secondo i criteri determinati dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 2.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
L'elenco degli allegati alla domanda è contenuto nella SCHEDA 8 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÁ In vigore dal 7 settembre 2017 (Decreto n. 6009/TERINF dd. 07/09/2017)..
I diritti di segreteria possono essere versati presso la Tesoreria Comunale.
COME PRESENTARE LA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'
La segnalazione certificata di agibilità può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:
- direttamente, consegnandola all'ufficio di riferimento, all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico;
- tramite posta (ordinaria - in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata);
- tramite posta elettronica “semplice”, all'indirizzo dell'ufficio di riferimento del Comune, se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità (in questo caso non c’è garanzia di ricevimento);
- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.