Accesso agli atti
Oggetto | Accesso agli atti |
Area tematica | Accesso agli atti e partecipazione al procedimento |
Descrizione | Questo procedimento si avvia quando si vuole visionare un documento amministrativo in possesso del Comune ed eventualmente ottenerne copia. L’accesso agli atti costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Questo diritto viene però contemperato e messo in relazione con il diritto degli eventuali "controinteressati", cioè dei soggetti che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, di far valere il loro interesse, intervenendo nel procedimento con le modalità che vengono illustrate in seguito nel paragrafo "Istruttoria". Ci sono inoltre degli atti per i quali il diritto di accesso è escluso o limitato, come meglio precisato in seguito. Le norme di riferimento sono la Legge 241/1990, il D.P.R. 184/2006 e i regolamenti comunali. |
Responsabile del procedimento | Ogni responsabile del procedimento per gli atti di sua competenza |
Responsabile del Servizio | |
Recapiti telefonici * | 0428 90162 |
Casella istituzionale di posta elettronica * | protocollo@com-pontebba.regione.fvg.it |
Termine per la conclusione (giorni) | 30 |
In base alla norma | L. 241/90 e Regolamento comunale dell'accesso |
Tempo medio effettivo di conclusione (giorni) |
Uffici e servizi| * Tali recapiti devono essere utilizzati anche per ottenere informazioni relative ai procedimenti in corsoo| |
Modelli
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L'accesso agli atti costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
Questo diritto viene però contemperato e messo in relazione con il diritto degli eventuali controinteressati", cioè dei soggetti che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, di far valere il loro interesse, intervenendo nel procedimento con le modalità che vengono illustrate in seguito nel paragrafo "Istruttoria".
Ci sono inoltre degli atti per i quali il diritto di accesso è escluso o limitato, come meglio precisato in seguito.
Le norme di riferimento sono la Legge 241/1990, il D.P.R. 184/2006 e i regolamenti comunali.
A COSA SI PUO' ACCEDERE
Il diritto di accesso riguarda i "documenti amministrativi", cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dal Comune e concernenti attività di pubblico interesse sia di natura pubblicistica che privatistica.
Un particolare tipo di documento amministrativo è costituito dagli "atti del Comune", cioè dai provvedimenti emessi dal Comune (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, permessi di costruire, etc.) che sono definiti pubblici dai Regolamenti e dal T.U. 267/2000.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
Il diritto di accesso può essere esercitato dagli "interessati", cioè da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L'interesse diretto non è necessario per accedere agli atti del Comune.
COME COMPILARE LA DOMANDA
La domanda può essere compilata utilizzando il modello allegato.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:
- direttamente, consegnandola all'ufficio di riferimento, all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico;
- tramite fax;
- tramite posta (ordinaria - in questo caso non c'è garanzia di ricevimento - o raccomandata);
- tramite posta elettronica "semplice", all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune, se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità (in questo caso non c'è garanzia di ricevimento);
- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.
ISTRUTTORIA
Dal momento del ricevimento della domanda l'ufficio ha trenta giorni di tempo per concludere il procedimento.
Viene verificata la completezza e regolarità della domanda e possono essere chieste eventuali integrazioni.
Se si accerta la presenza di controinteressati, viene inviata loro la copia della domanda di accesso agli atti, dando agli stessi la possibilità di presentare, entro dieci giorni, motivate opposizioni al rilascio del documento. Se i controinteressati rispondono chiedendo di sottrarre l'atto all'accesso, si procede a una valutazione comparata degli interessi e si decide in merito. Se invece i controinteressati non rispondono entro i termini, si procede con l'istruttoria.
Contro il diniego dell'accesso è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni.
ATTI ESCLUSI
Gli atti esclusi dal diritto di accesso sono indicati all'articolo 21 del regolamento comunale.
COSA FARE SE L'UFFICIO NON RISPONDE
Se non si risponde alla richiesta di accesso agli atti entro trenta giorni si viene a formare il cosiddetto "silenzio - diniego", che consente al cittadino di ricorrere al TAR entro trenta giorni.
Il cittadino può inoltre chiedere al Segretario Comunale del Comune di Pontebba di concludere il procedimento avvalendosi del potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti che gli è stato conferito dalla Giunta Comunale.