Liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea per il rinnovo degli organi comunali
I cittadini appartenenti agli altri Paesi dell’Unione Europea, residenti nel comune, possono partecipare all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale e possono candidarsi alla carica di consigliere.
Per poter esercitare questi diritti il cittadino deve chiedere di essere iscritto nell’apposita lista elettorale aggiunta.
La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque tempo e in occasione delle elezioni comunali entro e non oltre il 40° giorno precedente la data delle stesse (questo termine è perentorio), utilizzando l’apposito modulo.
L’istanza può essere presentata personalmente presso l’Ufficio elettorale del Comune oppure a mezzo fax o pec..
L’Ufficio elettorale dopo aver verificato l’assenza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto provvede all’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta secondo il calendario stabilito dalla legge.
Recapiti
tel.0428 90161-90162 int.220; fax 0428 91133; pec: comune.pontebba@certgov.fvg.it
Normativa di riferimento
Direttiva C.E.E. n.94/80; Decreto Lgs 12.4.1996, n.197; Circolare Miacse n.70/1996.
Liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea per le elezioni europee
I cittadini appartenenti agli altri Paesi dell’Unione Europea, residenti nel nostro Paese, possono partecipare all’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo e possono presentare la propria candidatura.
Per poter esercitare questi diritti il cittadino deve chiedere di essere iscritto nell’apposita lista elettorale aggiunta istituita presso il Comune.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il 90° giorno precedente la data delle elezioni europee (questo termine è perentorio), utilizzando l’apposito modulo.
L’istanza può essere presentata personalmente presso l’Ufficio elettorale del Comune oppure mediante raccomandata, nel caso di spedizione della domanda, alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido.
L’Ufficiale elettorale, dopo aver verificato l’assenza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto, provvede all’iscrizione dell’elettore nell’apposita lista elettorale aggiunta e alla conseguente consegna allo stesso della tessera elettorale.
L’iscrizione nella citata lista aggiunta consentirà al richiedente di esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e lo stesso non potrà esprimere il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti al suo Paese di origine, vi è infatti il divieto di doppio voto.
Normativa di riferimento
D.L. 24 giugno 1994, n. 408 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 3.8.1994, n. 483, e modificata dall’art. 15 della Legge 24.4.1998, n. 128; Direttiva 93/109 del Consiglio dell’Unione europea del 6 dicembre 1993